Quale che sia la propria attività imprenditoriale, presto o tardi ci si trova di fronte all’obbligo di liquidazione dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), che sopravviene al termine di un determinato periodo fiscale. Tutte le attività sono infatti tenute al calcolo dell’importo di tale imposta per le fatture emesse e per quelle ricevute dai fornitori. Quello che cambia è la periodicità della liquidazione che può avvenire su base mensile o trimestrale.

Come gestire la liquidazione trimestrale dell’IVA? Quali sono le tappe fondamentali per espletare correttamente quest’obbligo fiscale? Ecco i nostri consigli 👇

#1 – Verifica dell’eleggibilità al versamento trimestrale

Prima di valutare la periodicità di versamento dell’IVA, è necessario calcolare l’importo da versare e soprattutto se si tratta di un importo a debito o a credito. Per farlo, bisogna dedurre l’importo dell’imposta delle fatture emesse da quello delle fatture ricevute dai fornitori. Se il risultato è a debito, quest’ultimo deve essere versato allo stato tramite il modello F24. Se lo stesso importo è a credito, sarà lo Stato a dover provvedere a un rimborso, che la società o l’imprenditore potrà richiedere sempre tramite il modello F24. 

Analizziamo ora il caso in cui l’azienda o l’imprenditore siano a debito e debbano quindi provvedere alla liquidazione dell’IVA. La periodicità di liquidazione può essere mensile o trimestrale, e dipende dallo statuto giuridico. Lo statuto ordinario prevede una liquidazione mensile, con scadenza fissata al giorno 16 di ogni mese.

La liquidazione trimestrale, invece, deve rispettare parametri più precisi, come il fatturato. La liquidazione trimestrale, infatti, è ammessa entro il limite di fatturato di 400 000 euro per le attività di prestazione di servizi, ed entro il limite di 700 000 euro per le altre attività.

Ci sono poi delle eccezioni che godono dell’opzione trimestrale pur non rientrando nei limiti di fatturato indicati:

  • Distributori di carburanti
  • Autotrasportatori merci per conto terzi
  • Esercenti di attività di servizio al pubblico
  • Esercenti di arti e professioni sanitarie

Con la circolare n. 73/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito poi che chi rientra nel regime fiscale regime forfettario è esentato dall’obbligo di versare l’IVA.

#2 – Rispetto delle scadenze

Una volta stabilita la possibilità di aderire alla liquidazione trimestrale dell’IVA, è necessario attenersi alle scadenze. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre fiscale. In base a questo principio, il calendario per la liquidazione dell’IVA su base trimestrale è il seguente: 

  • 16 maggio – liquidazione per il I trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
  • 16 agosto – liquidazione per il II trimestre (aprile, maggio, giugno)
  • 16 novembre – liquidazione per il III trimestre (luglio, agosto, settembre)

Il versamento per il IV trimestre (ottobre, novembre, dicembre), invece, può essere effettuato con la dichiarazione annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo. Tuttavia, gli enti e le imprese di servizio al pubblico, gli esercenti di distribuzione di carburanti o ancora gli autotrasportatori di merci per conto terzi, devono rispettare la scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio fiscale.

Se il giorno di scadenza è un sabato o un giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno non festivo.

È importante segnalare che per il versamento trimestrale dell’IVA, gli importi a debito sono maggiorati dell’1%.

2 business women at a meeting

#3 – Invio telematico dei documenti precompilati

Stabiliti l’importo e la periodicità di versamento, si procede al pagamento. Come? Utilizzando il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono recensiti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Globalmente, il pagamento della liquidazione IVA trimestrale viene effettuato con il codice tributo composto dal numero 603, seguito dal numero del trimestre di riferimento, ad esempio 6033 per il terzo trimestre.

Lo stesso modello F24 deve essere utilizzato in caso di IVA a credito, nel caso in cui si chiedesse il rimborso dell’importo IVA allo Stato.

Concretamente, come vanno trasmessi i dati sul sito dell’Agenzia delle Entrate? Innanzitutto, è necessario preparare un file XML che contenga:

  • i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento
  • i dati dell’eventuale dichiarante

Per creare il file xml, si può usare un software di mercato conforme alle specifiche tecniche previste. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito internet un software gratuito di compilazione della comunicazione trimestrale IVA.

Quale che sia il programma utilizzato, il file prodotto deve essere firmato elettronicamente. Per questo, esistono 3 opzioni:

  • Certificato di firma qualificata o digitale
  • Il servizio di firma elettronica basato sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile)
  • La funzione “sigilla” disponibile nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”

Per controllare che il file sia corretto è possibile ancora una volta usare il software di controllo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione.

Il file è pronto? Non resta che trasmetterlo, secondo le seguenti modalità:

  • Usare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi
  • Utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di Interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica (SdI)
  • Accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni IVA e dei dati fattura

Una volta trasmesso il file, il sistema produrrà una notifica di esito della trasmissione, disponibile nelle due ore successive all’invio, nella sezione “Monitoraggio flussi” del servizio “Fatture e Corrispettivi”.

Dal 1° luglio 2021, inoltre, è partita la sperimentazione delle dichiarazioni IVA precompilate secondo le regole tecniche del provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in l’8 luglio 2021 per semplificare la trasmissione delle dichiarazioni e quindi la liquidazione IVA.  


💡Leggi anche : Fornitori occasionali: come gestirli in caso di trasferte e come recuperare l’IVA?


Quando la digitalizzazione semplifica la vita

Dire addio ai supporti cartacei, è noto, permette sempre un risparmio di tempo, e di conseguenza, un risparmio di risorse siano esse umane o finanziarie. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha previsto una procedura semplificata e digitalizzata per l’invio dei documenti necessari alla liquidazione trimestrale dell’IVA. Se la digitalizzazione è possibile, e benefica, per procedure come la liquidazione dell’IVA, non va dimenticato che le aziende possono ad oggi digitalizzare e dematerializzare tutto il processo di gestione delle note spese.

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